Articolo 1
Costituzione
È costituita la Fondazione di religione denominata “Fondazione Giovanni Chelli” con sede in Grosseto, Via Ferrucci, n. 11.
Articolo 2
Scopo
La Fondazione si propone di permeare di spirito evangelico la vita e la cultura dei fedeli e delle giovani generazioni e in particolare diffondere l’educazione cristiana, cercando di rispondere alle esigenze e alle sfide che emergono nel nostro tempo e nel nostro territorio.
A tal fine si intende:
La Fondazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Articolo 3
Attività
La Fondazione persegue il suo scopo secondo le direttive del Vescovo Diocesano provvedendo all’educazione cristiana, soprattutto dei giovani e delle loro famiglie.
Le iniziative finalizzate al raggiungimento dello scopo saranno primariamente:
Articolo 4
Patrimonio
Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai Fondatori.
Sono Fondatori la Diocesi di Grosseto, il Seminario Vescovile G. D. Mensini di Grosseto e la Congregazione delle Suore di Sant’Anna.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla donazione iniziale di € 100.000 (centomila) e potrà essere incrementato:
Articolo 5
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 6
Organi della Fondazione
Sono organi essenziali della Fondazione:
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri: cinque nominati dall’Ordinario diocesano di Grosseto e uno dalla Congregazione delle Suore di Sant’Anna ed il Rettore del Seminario Vescovile di Grosseto. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Qualora durante il mandato uno dei consiglieri venga meno o non partecipi, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, viene sostituito da un nuovo membro indicato dal soggetto che l’aveva designato.
Articolo 8
Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ai sensi del Codice di diritto canonico.
In particolare:
Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce;
Gli atti che eccedono i limiti dell’ordinaria amministrazione, secondo quanto stabilito dal decreto del Vescovo diocesano sugli atti di straordinaria amministrazione, le alienazioni, gli altri atti che possono peggiorare lo stato patrimoniale della Fondazione, le locazioni di immobili, sono soggette alla licenza scritta dell’Ordinario diocesano.
Articolo 9
Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola presso la sede della Fondazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi ai membri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione o con altra modalità equivalente.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
I verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale.
Articolo 10
Il Presidente
Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Ordinario diocesano di Grosseto fra i membri del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed assicura l’attuazione delle deliberazioni.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni.
Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di sua assenza o impedimento, ne esercita le funzioni.
Articolo 11
Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale esercita i poteri necessari per il buon funzionamento e la gestione della Fondazione ed è ilresponsabile amministrativo dell’attività della Fondazione, in particolare:
Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall’Ordinario diocesano di Grosseto.
Esso vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che devono essere allegate agli stessi ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 13
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 14
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla Diocesi di Grosseto.
Articolo 15
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni canoniche e civili in materia di fondazioni di religione.